Parchi per tutti : fruibilità per un'utenza ampliata

LINEE GUIDA PER GLI ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI NAZIONALI ITALIANI

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Note

Note riferite alle precedenti sezioni
1: Per fruibilità si intende la possibilità effettiva di utilizzazione agevole e sicura per l'uomo dell'ambiente - costituito da spazi racchiusi o spazi naturali e dalle relative attrezzature o servizi offerti - anche mediante "soluzioni alternative" o servizi integrativi di ausilio (F. Vescovo, 2002).

2: Per utenza ampliata si intende una fascia di popolazione comprendente anche persone con situazioni di svantaggio o con deficit motori e/o sensoriali temporanei o permanenti (F. Vescovo, 2002).

3: L'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana recita così: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Inoltre sul principio di eguaglianza del succitato articolo la Corte Costituzionale "ha costantemente ritenuto che tale principio, diretto evidentemente ad impedire che a danno dei cittadini siano disposte discriminazioni arbitrarie, non può significare che il legislatore sia obbligato a disporre per tutti un'identica disciplina, mentre al contrario, deve essergli consentito di adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale, dettando norme diverse per situazioni diverse: esigenza inderogabile di logica legislativa che qualche Costituzione moderna ha addirittura espressamente dichiarata. Un ordinamento il quale non distingua situazione da situazione e tutte le situazioni consideri allo stesso modo non è nemmeno pensabile, anche perché, come bene è stato osservato, finirebbe in sostanza col non disporre regola alcuna" (Sentenza n. 64 del 23/28 novembre 1961).

4: Per accessibilità si intende la possibilità, anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (D.M. n. 236 del 14/06/89 e D.P.R. n. 503/96).

5: National Park Service, USA, Director's Order n. 42, Accessibility for visitors with disabilities in National Park Service programs and services, 2000.

6: COM(93) 433 def. Commissione delle Comunità Europee, Relazione della Commissione al Consiglio relativa alle misure da prendere nella Comunità per facilitare l'accessibilità ai trasporti delle persone con ridotte capacità motorie, Bruxelles, 1993.

7: Vedi F. Vescovo in "Obiettivo: progettare un ambiente urbano accessibile per un'utenza ampliata " in Paesaggio Urbano, n. 1, Maggioli Editore, Rimini 2002.

8: Per comfort ambientale si intende l'insieme delle caratteristiche che rendono agevole e sicura la fruizione di un luogo, di uno spazio, di un'attrezzatura o di un servizio da parte di un'utenza ampliata (F. Vescovo).

9: Vedi F. Vescovo in "La disabilità smentita: i percorsi nell'arte, nel pensiero e nella natura", Atti del Convegno, Sociologia n. 1, Gangemi Editore, 2000.

10: Vedi F. Vescovo in "Progettare per tutti senza barriere architettoniche", Maggioli Editore, Rimini 1997.

11: Vedi P. De Rocco in "Il disagio abitativo: handicap e accessibilità", Regione Emilia-Romagna, Edizioni Age.

12: Fonte: sito internet www.handicapincifre.it, realizzato dall'ISTAT in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

13: Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

14: L. n. 104 del 05/02/92, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

15: L. n. 68 del 12/03/99, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

16: L. n. 328 del 08/11/00, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

17: Vedi in particolare E. Matteucci in " Il verde per tutti ", volume 6 della collana: "Progettare con il verde "; Alinea Editrice, Firenze 2000, F. Vescovo in "Accessibilità e barriere architettoniche", Maggioli Editore, Rimini 1991 e F. Vescovo in "Progettare per tutti senza barriere architettoniche", Maggioli Editore, Rimini 1997.

18: Il Regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco (art. 11).

19: Il Piano per il parco è lo strumento attraverso il quale avviene la tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente parco (art. 12).

20: Il Piano pluriennale è lo strumento attraverso il quale la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti (art. 14).

21: Vedi F. Vescovo in "Progettare per tutti senza barriere architettoniche", Maggioli Editore, Rimini 1997.

22: Vedi F. Vescovo in "Progettare per tutti senza barriere architettoniche", Maggioli Editore, Rimini 1997.

23: COM (93) 433 def. "Commissione delle Comunità Europee, Relazione della Commissione al Consiglio relativa alle misure da prendere nella Comunità per facilitare l'accessibilità ai trasporti delle persone con ridotte capacità motorie", Bruxelles, 1993.

24: Vedi F. Vescovo in "Progettare per tutti senza barriere architettoniche", Maggioli Editore, Rimini 1997.

25: Vedi Rachel J. C. Chen, "Visitors expectations and perceptions of program and physical accessibility in the National Park Service", USA, 2001.

26: Vedi la legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/91, artt. 11, 12, 14.

27: Per fruibilità delle strutture si intende la accessibilità/visitabilità previsti dall'art. 2 del D.M.LL.PP. n. 236 del 14/06/89.

28: Per servizi di educazione ambientale si intendono tutte le attività, svolte direttamente dall'ente parco o attraverso soggetti esterni che collaborano con lo stesso ente parco (cooperative, associazioni, ecc.).

29: Si segnala in particolare che la L. n. 41 del 28/02/86, (legge finanziaria 1986) stabilisce che non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi al D.P.R. n. 384 del 27/04/78, abrogato e sostituito successivamente dal D.P.R. n. 503 del 24/07/96. Tale provvedimento stabilisce che per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati, devono essere adottati da parte delle amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche.

30: L'Universal Design definisce l'utente in modo esteso e non si concentra solo sulle persone con disabilità. Suggerisce di rendere tutti gli elementi e gli spazi accessibili e utilizzabili dalle persone nella maggiore misura possibile. Non implica che tutto sia completamente utilizzabile da parte di tutti: il termine si riferisce più all'atteggiamento metodologico che ad un rigido assunto dogmatico. L'Universal Design si propone di offrire soluzioni che possono adattarsi a persone disabili così come al resto della popolazione, a costi contenuti rispetto alle tecnologie per l'assistenza o ai servizi di tipo specializzato (Fonte: sito internet www.superabile.it).

31: La lentezza nell'elaborazione di tali documenti di programmazione e pianificazione da parte degli enti parco nazionali può infatti trasformarsi in un'importante opportunità per ricomprendere e prevedere le problematiche relative ad un'utenza ampliata, in considerazione delle stringenti disposizioni normative dettate in questo senso dalla legge quadro 394/91.

32: Per una trattazione esauriente delle migliori esperienze internazionali e nazionali già realizzate in materia di natura accessibile vedi: E. Matteucci, "Il verde per tutti", volume 6 della collana: "Progettare con il verde"; Alinea Editrice, Firenze 2000.

33: Per un primo monitoraggio dello stato di accessibilità del sistema regionale delle aree naturali protette vedi: WWF Italia, "Le Regioni dei Parchi, primo check-up sulla gestione delle aree protette regionali", allegato alla Rivista Attenzione (WWF Italia), n. 14, novembre 2001.

34: Per una trattazione più approfondita vedi, tra l'altro: E. Matteucci, "Il verde per tutti", volume 6 della collana: "Progettare con il verde", Alinea Editrice, Firenze 2000; Regione Lombardia, "Elaborazione di proposte tecniche per la progettazione delle aree verdi urbane accessibili a tutti", Milano.

35: Si veda a tale proposito la circolare dell'Assessorato all'Urbanistica e Casa della Regione Lazio n. 163383 del 22/11/01.
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