Le Aree Marine
le aree marine protette italiane
Le aree marine protette italiane
Il nostro Paese, posto al centro del Mediterraneo, ha nel mare una risorsa insostituibile. Nell'ultimo secolo, purtroppo, questo patrimonio senza pari, che lamenta però una debolezza congenita, e cioè l'essere costituito da un bacino semichiuso con cadenze secolari per il ricambio delle acque, è stato aggredito dall'inquinamento, dalla speculazione edilizia e dalla crescita esponenziale delle attività economiche e industriali. I danni sono stati così pesanti per le condizioni qualitative delle nostre acque che, negli ultimi anni, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio si è dovuto impegnare in una decisa politica di salvaguardia, protezione e rivalorizzazione del mare e delle coste. Tra le varie iniziative, grande rilevanza ha avuto quella che ha portato alla istituzione delle Aree Marine Protette. Esse sono costituite dagli ambienti marini dati dalle acque e dai fondali che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marina e costiera, nonché dai tratti di costa prospicienti spesso ricchi di testimonianze geomorfologiche, archeologiche, storiche, architettoniche, uniche al mondo. In esse cultura e natura si intrecciano e si fondono in equilibri diversi e affascinanti, in un rapporto indissolubile con i contributi culturali provenienti da tutte le sponde del Mediterraneo.
La normativa nazionale
Si riportano nelle due tabelle seguenti i provvedimenti che compongono il quadro normativo in materia di Aree Marine Protette (tratte dal sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio).
L'istituzione
Le zone di particolare valore naturalistico da destinare ad Aree Marine Protette, le cosiddette aree di reperimento, sono individuate dalla legge 31 dicembre 1982 n. 979 (sulla difesa del mare) e dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni e integrazioni (legge quadro sulle aree protette) che dettano anche le procedure per l'istituzione delle stesse Aree Marine Protette (nota 27).
Le Aree Marine Protette sono istituite con apposito provvedimento che prevede la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie delle aree stesse; le finalità di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione è istituita l'area protetta; i programmi di studio e di ricerca scientifica nonché di valorizzazione da attuarsi nell'ambito dell'area; la regolamentazione dell'Area Marina Protetta con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.
Le 23 Aree Marine Protette istituite al 31 dicembre 2003 sono le seguenti:
- CAPO CACCIA - ISOLA PIANA
- CAPO CARBONARA
- CAPO GALLO - ISOLA DELLE FEMMINE
- CAPO RIZZUTO
- CINQUE TERRE
- ISOLE CICLOPI
- ISOLA DELL'ASINARA
- ISOLA DI USTICA
- ISOLE DI VENTOTENE E SANTO STEFANO
- ISOLE EGADI
- ISOLE PELAGIE (LAMPEDUSA, LINOSA, LAMPIONE)
- ISOLE TREMITI
- MIRAMARE
- PARCO SOMMERSO DI BAIA
- PARCO SOMMERSO DI GAIOLA
- PENISOLA DEL SINIS - ISOLA DI MAL DI VENTRE
- PORTO CESAREO
- PORTOFINO
- PUNTA CAMPANELLA
- SANTUARIO PER I MAMMIFERI MARINI
- SECCHE DI TOR PATERNO
- TAVOLARA - PUNTA CODA CAVALLO
- TORRE GUACETO
A tali aree occorre aggiungere 2 parchi nazionali (l'Arcipelago Toscano e l'Arcipelago di La Maddalena) che presentano perimetrazioni a mare.
La gestione
La gestione delle Aree Marine Protette è affidata, con specifico provvedimento, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziate tra loro (nota 28).
L'ente delegato nella gestione dell'Area Marina Protetta è affiancato da una Commissione che formula proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area medesima. In particolare, esprime il proprio parere sul regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e l'organizzazione dell'area protetta oltre che sulle previsioni delle spese relative alla gestione.
La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed ha la seguente composizione (nota 29):
- Presidente: un rappresentante designato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
- Membri: il Comandante della locale Capitaneria di Porto (o un suo delegato), due rappresentanti dei Comuni rivieraschi (designati dai Comuni stessi), un rappresentante delle Regioni interessate, un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate per ogni Provincia confinante con la riserva (scelto dalla Camera di Commercio), due esperti designati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in relazione alle finalità istitutive della riserva, un rappresentante delle associazioni ambientaliste più rappresentative scelto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, un rappresentante del Provveditorato agli Studi, uno dell'Amministrazione per i Beni Culturali ed Ambientali ed uno del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
I gradi di tutela nelle aree marine protette
Di norma l'Area Marina Protetta viene suddivisa in tre distinte zone a diverso grado di tutela che, pur non prevedendo un limite assoluto alle tradizionali attività legate al mare (prime fra tutte la pesca e il turismo), ne regolano lo svolgimento in base alle diverse necessità di conservazione. Esse si distinguono in:
- Zona "A" di riserva integrale
- Zona "B" di riserva generale
- Zona "C" di riserva parziale
La zona di riserva integrale (A) è quella in cui sono generalmente vietate le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino. Essa garantisce la tutela della biodiversità e il ripopolamento delle specie animali e vegetali, e pertanto prescrive, quasi sempre, il divieto di balneazione e di navigazione, escluse solo le attività di ricerca scientifica.
Al confine con la zona di protezione integrale si trova quella di riserva generale (B) che coniuga la conservazione dei valori ambientali con la fruizione compatibile dell'ambiente marino. In essa, in genere, sono consentite la balneazione, le visite guidate anche subacquee, la navigazione (a remi, a vela o a velocità ridotta), l'ormeggio e l'ancoraggio in zone limitate individuate dall'ente gestore. Le attività di pesca consentite si limitano generalmente alle attività professionali esercitate dai residenti, mentre la pesca sportiva, quando permessa, è regolamentata rigidamente. La pesca subacquea è rigorosamente vietata.
Di norma la zona di riserva generale è racchiusa da una zona di riserva parziale (C) che si può considerare una fascia tampone tra le zone di maggiore pregio naturalistico e i settori esterni all'Area Marina Protetta. Qui, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, sono permesse e regolamentate dall'organismo di gestione tutte le attività di fruizione del mare di modesto impatto ambientale, quali la navigazione delle imbarcazioni a motore (nel più dei casi a velocità ridotta), l'ormeggio, l'ancoraggio e la pesca sportiva.
Occorre precisare che limiti e divieti nelle diverse zone sono esattamente definiti e individuati dai decreti istitutivi e dai regolamenti delle Aree Marine Protette, che tengono conto delle peculiarità, caratteristiche e necessità di ciascuna.